Fondo per il credito ai giovani (c.d. Fondo per lo studio)
L'inclusione finanziaria è fattore ormai unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di
una piena inclusione sociale.
Per i giovani riveste grande importanza l'opportunità di accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente
il percorso formativo, e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.
È necessario sviluppare ed incrementare quelle politiche che agevolano l'accesso al credito da parte di studenti universitari e
neolaureati, al fine dell’apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.
A tal fine è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il credito ai giovani”
(cd. Fondo studio) che consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere
un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato. Le finalità e
le modalità di utilizzo del Fondo sono state determinate con decreto interministeriale 19 novembre 2010 (emanato
dall'allora Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze).
Il Fondo ha l'obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti
per l'iscrizione all’università, per seguire corsi di specializzazione post lauream o per approfondire la conoscenza
di una lingua straniera.
I giovani - in possesso dei requisiti previsti dalla normativa - per accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo,
devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti
finanziatori aderenti all’iniziativa.
CHI PUO' CHIEDERE IL FINANZIAMENTO
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo i soggetti che abbiano un'età compresa
tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:
-
essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con
il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
-
essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in
possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
-
essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle
tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione
pari almeno a 100/110;
-
essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo
unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
-
essere iscritto ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere
una durata legale triennale;
-
essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:
-
una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
-
una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o
i Master devono essere tenuti presso:
-
Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal
Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
-
Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR
all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale in Italia
L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo
comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo che si riferiscono ai corsi e ai Master sono cumulabili tra loro fino
ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro) ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a
3.000 euro (tremila/00) e non superiore ai 5.000 euro (cinquemila/00 euro);
Le rate del finanziamento per i corsi e i Master, successive alla prima, vengono erogate previa presentazione al finanziatore
dell'attestazione dell'iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami
previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti;
Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il finanziamento nel suo ammontare
complessivo e provvede all'erogazione delle rate (nel rispetto degli importi minimo e massimo contemplati dal Decreto
Interministeriale 19 novembre 2010) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del
corso di laurea, del master e del corso linguistico (o comunque non superiore agli anni residui per l'ultimazione del corso,
considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l'iscrizione ad un anno successivo
al primo).
Il tasso applicato e le condizioni del finanziamento sono stabilite dai singoli istituti bancari nel rispetto delle regole
previste dal Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010 e dal Protocollo di intesa tra ABI e l'allora Ministro della
Gioventù in data 18 maggio 2011.
La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni.
Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione
dell'ultima rata del finanziamento.
I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO
La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota
capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale Consap – quale Gestore – ha
dato positiva approvazione, degli oneri derivanti secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa e degli eventuali interessi
contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.
SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei finanziamenti garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari
che hanno aderito all'iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
apposite convenzioni, il cui schema tipo è allegato al Protocollo d'intesa tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e
l'allora Ministro della Gioventù del 18 maggio 2011.